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Art. 658. Procurato allarme presso l’Autorità

Art. 658. Procurato allarme presso l’Autorità. Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che  esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire ventimila (euro 10) a un milione (euro 516).

Procedura: v. art. 650.