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Art. 688. Ubriachezza

Art. 688. Ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire  centomila (euro 51) a lire seicentomila (euro 309). (1)

La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.(2)

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 54 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 354, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2.