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Art. 207. Revoca delle misure di sicurezza personali

Art. 207.  Revoca delle misure di sicurezza personali. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza (1).

Omissis (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 23 aprile 1974, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il 2° comma «in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge».

(2) Il terzo comma è stato abrogato dall’art. 89 L. 26 luglio 1975 n. 354. Per la revoca anticipata della misura di sicurezza v. ora art. 70, comma primo, stessa legge.