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Art. 666. Procedimento di esecuzione

Art. 666.  Procedimento di esecuzione. 

1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell’interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidene del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. E fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria  (1).

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.

8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al Curatore, se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono  gli stessi diritti dell’interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2  (2).

(1) La Corte costituzionale:

- con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente co. 3 (nonchè degli artt. 678, co. 1, e 679, co. 1 c.p.p.) nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si  svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di  sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica;

- con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente co. 3 e dell’art. 678, co. 1, c.p.p. nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il  procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica;

- con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente co. 3 e degli artt. 667, co. 4, e 676 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.

(2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola» (Corte cost. 3 dicembre 1990, n. 529).