Logo del Laurus Robuffo

Art. 46. Esecuzione dell’accompagnamento coattivo

Art. 46. Esecuzione dell’accompagnamento coattivo. 

1. Il provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, all’organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all’interessato.