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Art. 420. Attentato ad impianti di pubblica utilità

Art. 420. (1)  Attentato ad impianti di pubblica utilità.  Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

[La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.] (2)

[Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.] (2)

(1) L’articolo è stato da ultimo così sostituito dall’art.2, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Comma abrogato dall’art. 6, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

Per le ipotesi previste dagli abrogati commi 2 e 3 vedi, ora, gli artt. 635-ter e 635-quinquies.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è  delTribunale monocratico.