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Art. 538. Condanna per la responsabilità civile
Capo II - Sezione III - Decisione sulle questioni civili

                                                                                                   Sezione III
                                                                                 Decisione sulle questioni civili

Art. 538. Condanna per la responsabilità civile.

1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.