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Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio

Si riporta il testo dell’art. 36, L. 5 febbraio 1992,n. 104 (come modificato dall’art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi dall’art. 3, co. 1, L. 15 luglio 2009,n. 94), recante «Legge-quadro per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»:

«Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

Si riporta l’art. 4 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 6 agosto 2013 (riportata sub Titolo IX bis c.p.) recante «Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela  dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani» (pubblicata nella G.U. del 6 settembre 2013, n. 209), con originaria  efficacia di 24 mesi poi prorogata, con ordinanza del Ministero della Salute del 28 agosto 2014 (pubblicata in G.U. 8 settembre 2014, n. 20) per 12 mesi dal giorno di pubblicazione in G.U. di tale ultima ordinanza:

«Art. 4. 1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente».