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Art. 74. Perizia nummaria

Art. 74. Perizia nummaria. 

1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d’Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.

2. Se l’autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l’autorità rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per l’espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l’incidente probatorio.