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Art. 441 bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

Art. 441-bis. (1) Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può  chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per  l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza  preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi  dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2 (2).

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

(1) Articolo introdotto dall’art.2 octies D.L. 7 aprile 2000, n.82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(2) L’ultimo periodo del comma 4 è stato aggiunto dall’art. 7 bis D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif,, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.