Logo del Laurus Robuffo

Art. 146. Conferimento dell’incarico

Art. 146. Conferimento dell’incarico.

1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l’ufficio.

2-bis. Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le  indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. b-bis), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 a seguito della modifica apportata a tale ultimo decreto dall’art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129.