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Art. 70. Circostanze oggettive e soggettive

Art. 70. Circostanze oggettive e soggettive.  Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la
gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole o i
rapporti fra il colpevole e l’offeso ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.