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Art. 328. Omissione o rifiuto di atti di ufficio

Art. 328.  (1) Omissione o rifiuto di atti di ufficio. Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a lire due milioni (euro 1.032). Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 16 L. 26 aprile 1990, n. 86.

Procedura: 1) procedibilità d’ufficio (50 c.p.p.);2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale collegiale.