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Art. 575. Omicidio
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

                                                                               CAPO I

                                                           DEI DELITTI CONTRO LA VITA E

                                                             L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito
(384 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di Assise. La competenza è del Tribunale collegiale nel caso di delitto tentato, comunque aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577.

Si riporta l’art. 1, L. 27 luglio 2011, n. 125, recante «Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta» (in vigore dal 19 agosto 2011):

«Art. 1. 1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con  sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell’iscritto o del pensionato.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».