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Art. 86. Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato

Art. 86. Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato. Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.