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Art. 569. Pena accessoria

Art. 569. Pena accessoria. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della  responsabilità genitoriale.

Articolo così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

La Corte Costituzionale:

- con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’ar. 567, co. 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà
genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto;

- con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’art. 566, co. 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà
genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.