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Art. 434. Casi di revoca

Art. 434. Casi di revoca.

1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono
determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

In tema di mandato di arresto europeo e, in particolare, di deroga al rifiuto della consegna della persona arrestata nel caso sussistano i presupposti di cui al presente articolo, vedi l’art. 18, L. 22 aprile 2005, n. 69.