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Art. 347. Usurpazione di funzioni pubbliche

Art. 347. Usurpazione di funzioni pubbliche. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale monocratico.