Art. 520. Nuove contestazioni all’imputato [contumace o] assente.
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato [contumace o] assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’articolo 519 commi 2 e 3.
Le parole “contumace o” sono state soppresse dall’art. 10, L. 28 aprile 2014, n. 67. Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis.