Art. 393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila (euro 206).
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.