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Art. 393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Art. 393.  Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.  Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo  ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la  reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila (euro 206).

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.