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Art. 107. Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell’autore del reato

Art. 107.  Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell’autore del reato. 

1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto.

2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l’esito delle indagini.