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Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato

Art. 482.  Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

L’arresto facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) è consentito nelle ipotesi riferibili all’art. 476, co. 1 e co. 2 e all’art. 478, co. 1 solo se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 602-ter, co. 2.

Il fermo è consentito solo nelle ipotesi riferibili all’art.476, co. 2 e 478 co. 2 se aggravato ex art. 602-ter (384 c.p.p.).

La competenza è del Tribunale monocratico.