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Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
Capo II - Misure coercitive

                                                                                                    CAPO II

                                                                                        MISURE COERCITIVE

In materia, vedi anche la L. 20 giugno 2003, n. 140 recante «Disposizioni in materia di attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei  confronti delle alte cariche dello Stato»

Art. 280. (1) (2) Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni (3).

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

(1) Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Vedi nota sub Titolo I del presente Libro IV.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, co. 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.