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Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici

Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici.

1. Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.