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XII

XII - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con leggi, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

V. L. 3 dicembre 1947, n. 1546 (Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico) e L. 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale – comma primo – della Costituzione).