Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.
Articolo così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha trasformato in illecito amministrativo le originarie fattispecie previste dai commi 1 e 2. Ai sensi dell’art. 7, co. 2, del citato decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative (previste dai commi 1 e 2) alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 cit., vedi quanto disposto dall’art. 8 del medesimo decreto.