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Art. 64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Art. 64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.  Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento della pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare, per effetto dell’aumento, non può superare gli anni trenta.