Art. 64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento della pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare, per effetto dell’aumento, non può superare gli anni trenta.