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Art. 582. Lesione personale

Art. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con  la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad  eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, co. 3, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).

(2) Comma così sostituito dall’art. 91, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Di regola si procede a querela di parte (336 c.p.p.). Se ricorre una delle aggravanti ex art. 576 o di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 577 o se il fatto è  commesso con armi e sostanze corrosive si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

La competenza è del giudice di pace nelle ipotesi previste dal comma 2 punibili a querela di parte se non ricorrono le aggravanti ivi previste.

Nelle altre ipotesi la competenza è del Tribunale monocratico.

Per le ipotesi di competenza del giudice di pace l’arresto non è consentito (art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274); negli altri casi è  facoltativo (art. 381 c.p.p.).

Il fermo non è mai consentito.

Vedi anche l’art. 339-bis c.p.

Vedi anche l’art. 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 riportato in nota sub art. 581 c.p.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.