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Art. 501 bis. Manovre speculative su merci

Art. 501 bis.  (1) Manovre speculative su merci. Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra o incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire (euro 25.822).

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attivita, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L’Autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’Autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’art. 264 del codice di procedura penale.

La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriaii per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale  abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’Autorità e la pubblicazione della sentenza.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1 del D.L. 15 ottobre 1976, n. 704 conv. in L. 27 novembre 1976, n.787.

Procedura: sequestro della merce (v. artt. 253-261 c.p.p.); 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto non è consentito; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.