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Art. 146. Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

Art. 146. Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di una donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 bis,
comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre
è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato
ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

L’articolo, da ultimo sostituito dall’art. 1, L. 8marzo 2001, n. 40 recante: «Misure alternative alladetenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori» è stato poi così modificato (nel co. 2) dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Si ritiene opportuno riportare anche gli artt. 6 e 7, L. 40/2001 cit.:

«Art. 6. Limiti di applicabilità. 1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell’articolo 330 del codice civile.

2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

Art. 7. Sospensione delle pene accessorie. 1. L’applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori».