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Art. 632. Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi

Art. 632. Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (euro 206).

Procedura: vd. articolo precedente con la precisazione che si procede d’ufficio se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.