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Art. 132. Accompagnamento coattivo dell’imputato

Art. 132. Accompagnamento coattivo dell’imputato.

1. L’accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre  anche con la forza.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri  la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.