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Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

[Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.]

Articolo così modificato (mediante la sostituzione del co. 1 e l’abrogazione del co. 2) dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se si tratta di un atto pubblico o testamento olografo (493-bis); si procede a querela di parte (336 c.p.p.) se si tratta di una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (491-bis co. 1).

Per la procedura, vedi anche artt. 476, 477, 482.