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Art. 22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

Art. 22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari. 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi  causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al  pubblico ministero presso il giudice competente.