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Art. 353. Turbata libertà degli incanti

Art. 353. Turbata libertà degli incanti.  Chiunque, con violenza, o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032) (1).

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione (euro 516) a quattro milioni (euro 2.065).

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

 

(1) Comma così modificato - mediante la modifica dell’originaria pena della reclusione che era “fino a due anni” - dall’art. 9, L. 13 agosto 2010, n. 136.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è  commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art.71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito se ricorrono le condizioni le condizioni di cui all’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

In tema di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo in materia di appalti, si riporta il testo dei commi 7 e 7-bis, dell’art. 48,D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56:

«Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 1- 6. Omissis.

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45,comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

8 - 19-bis. Omissis».