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Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile

Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità  maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

Dichiarato incostituzionale. V. sub art. 559.