Art. 226. Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni.
1. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice, nonché di quelli di cui all’articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Il Ministro dell’interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all’articolo 51 comma 3-bis del codice.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l’intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L’autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all’autorizzazione, dispone l’immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell’attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.
Articolo sostituito dall’art. 5 co. 1 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 e poi così modificato dall’art. 2, co. 1-quater (nel primo periodo del comma 1 e con l’inserimento del co. 3-bis) e dall’art. 4 (nel co. 3), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
1 Si riportano, inoltre, gli ulteriori commi dell’art. 5 D.L. n. 438/2001:
«2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l’autorizzazione.
3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».
2 In tema di intercettazioni preventive in materia di misure di prevenzione, vedi quanto previsto dall’art. 78, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3 L’art. 4, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (da ultimo sostituito dall’art. 12, L. 7 agosto 2012, n. 133), ha esteso la facoltà, ai direttori dei Servizi informativi e di sicurezza (AISI e AISE per effetto di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 124), su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, di richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di intercettazioni preventive quando le operazioni siano ritenute indispensabili per le attività loro demandate dagli artt. 6 e 7, L. n. 124/2007 cit. e che detta autorizzazione è richiesta al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente art. 226.
4 Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 33, L. n. 124/2007 cit.:
«Art. 33. Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 1 - 3. Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5 - 12. Omissis».
5 L’art. 7-bis, D.L. n. 144/2005 cit. ha stabilito, fra l’altro, che al fine di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell’interno e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, le intercettazioni preventive possono essere svolte, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui al comma 1 del citato art. 7-bis.
6 I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (inseriti dall’art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008) dell’art. 132, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, hanno introdotto la conservazione «in via di urgenza» dei dati relativi al traffico telematico.
In proposito, si riportano i citati commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell’art. 132, D.Lgs. n. 196/2003:
«4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia».