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Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

 [La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

Articolo da ultimo così sostituito dall’art.3, L. 11 agosto 2003, n.228 (in G.U. 23 agosto 2003, n.195).

Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108. Vedi, ora, l’art. 602-ter.

Procedura: vd. note sub art. 600, specificando che l’arresto è obbligatorio ai sensi dell’art. 380 co. 1 c.p.p.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.