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Art. 48

Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura la effettività.

 A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.

Articolo così modificato dalla L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (pubblicata in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).