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Art. 371. Falso giuramento della parte

Art. 371.  Falso giuramento della parte.  Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile (1).

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

(1) Secondo la sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 1995, n. 490, il comma 2 deve ritenersi abrogato non operando più per questo reato la causa di non punibilità della ritrattazione.

Procedura: 1) il delitto è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto: non consentito; 3) fermo: non consentito; 4) competenza è del Tribunale monocratico.