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Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato

Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Il delitto pervisto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa (1).

Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante o l’adottato.

In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente  spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.

(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 .