Logo del Laurus Robuffo

Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Art. 135.  Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.  Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

L’articolo, sostituito dall’art. 1, L. 5 ottobre 1993, n. 402, è stato così modificato dall’art. 3, co. 62, L. 15 luglio 2009, n. 94.