Art. 296. Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri. Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si procede a richiesta del ministro della Giustizia (art. 313 u.c.; art. 342 c.p.p.). L’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito (380-384c.p.p.); la competenza è della Corte d’Assise.