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Art. 296. Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

Art. 296.  Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri.  Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si procede a richiesta del ministro della Giustizia (art. 313 u.c.; art. 342 c.p.p.). L’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito (380-384c.p.p.); la competenza è della Corte d’Assise.