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Art. 306. Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 306.  Banda armata: formazione e partecipazione.  Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, si forma una banda armata,  coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto di flagranza è obbligatorio ed il fermo è consentito (380-384 c.p.p.); 3) la competenza è della Corte di Assise per le ipotesi previste dal primo comma; è del Tribunale monocratico per le ipotesi previste dal secondo comma.