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Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque  genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità o non sottoposte a classificazione o  senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’art. 266.

Articolo così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (che ha trasformato in illecito amministrativo le originarie fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3) e poi (nel  solo comma 2) dall’art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203.

Ai sensi dell’art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 8/2016 cit.,l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative alle  violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 cit., vedi quanto disposto dall’art. 8 del medesimo decreto.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 8/2016 cit., in caso di reiterazione specifica degli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo 668 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.