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Art. 4 bis. Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero

Art. 4 bis. (1)  Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero. 

1. La richiesta al procuratore generale di cui all’articolo 54 quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.

2. Ai fini della determinazione dell’ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la Corte d’appello o presso la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.

(1) Articolo inserito dall’art. 48 L. 16 dicembre 1999, n. 479.