Logo del Laurus Robuffo

Art. 464 novies. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

Art.  464 novies. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova. 

1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.

Vedi nota sub Titolo V-bis.