Art. 464 novies. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova.
1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.
Vedi nota sub Titolo V-bis.