Logo del Laurus Robuffo

Art. 746. Effetti sull’esecuzione nello Stato

Art. 746. Effetti sull’esecuzione nello Stato. 

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.