Art. 10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni.
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.
3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all’impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell’ufficio presso il quale la sezione è istituita.
1 Fermo il disposto dell’art. 10 comma 2 in commento, alla compilazione del rapporto informativo per il personale di polizia in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, costituite nella procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e i Tribunali ordinari sono competenti gli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale in servizio presso le Questure e gli uffici da esse dipendenti (art. 6 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 come modif. dall’art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 232).