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Art. 679. Misure di sicurezza

Art. 679.  Misure di sicurezza. 

1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

La Corte costituzionale con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 1 del presente articolo (nonchè degli artt. 666, co. 3, e 678, co. 1 c.p.p.) nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si  svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di  sorveglianza,  nelle forme dell’udienza pubblica.